PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di promuovere la solidarietà internazionale delle imprese e dei consumatori. A tale fine è prevista una apposita procedura per consentire agli operatori economici di offrire ai propri clienti beni o servizi praticando uno sconto che è destinato alle attività di cooperazione. I clienti versano all'operatore economico il prezzo del bene e del servizio nonché l'importo dello sconto, che è accantonato e registrato in una contabilità separata per essere successivamente versato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, in un apposito fondo.

Art. 2.
(Presentazione dei progetti di solidarietà internazionale).

      1. Le imprese che intendono presentare un progetto di solidarietà internazionale, ai sensi dell'articolo 1, inviano la relativa domanda alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri indicando i seguenti dati:

          a) i soggetti destinatari, scelti tra le organizzazioni non governative di cui all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

          b) il periodo di validità del progetto;

          c) la percentuale del prezzo di vendita presentata come sconto e devoluta al fondo di cui all'articolo 3, comma 3.

      2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, dopo aver verificato la rispondenza del progetto ai requisiti richiesti ed il rispetto delle procedure previste dalla presente legge, provvede alla registrazione

 

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del progetto in un registro di cui cura la tenuta.

Art. 3.
(Modalità di raccolta dei fondi).

      1. A seguito dell'avvenuta registrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le imprese sono autorizzate a proporre alla propria clientela, all'atto dell'acquisto di un prodotto, l'adesione al progetto.
      2. Le imprese sono, altresì, tenute ad indicare ai propri clienti la denominazione, il numero di registrazione e la destinazione dei fondi nonché la percentuale di sconto stabilita nel progetto stesso.
      3. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, stabilisce le modalità e le procedure per la presentazione dei progetti, per la contabilizzazione separata delle somme accantonate, per il loro versamento, nonché per la verifica della corretta e trasparente raccolta dei fondi. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero.
      4. La quota del prezzo corrisposto dal cliente e devoluta per le finalità del progetto non costituisce base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4.
(Campagne pubblicitarie).

      1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando gli spazi riservati per la trasmissione di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, provvede ad una adeguata informazione sulle modalità di attuazione della presente legge e sulle finalità dalla stessa perseguite, al fine di favorire una larga adesione da parte degli operatori economici e dei consumatori ai progetti di solidarietà internazionale.